In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l’eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto bis in idem, dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 29
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera del 06 Luglio 2017 (sospensione cautelare)
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