Il COA può impugnare al CNF tutte le decisioni del CDD, anche relativamente alla sola entità della sanzione comminata all’incolpato

Il COA presso cui l’incolpato è iscritto è legittimato ad impugnare qualsiasi decisione del CDD (anche sulla sola entità della sanzione), giacché la struttura del nuovo procedimento disciplinare non restringe detto gravame alle sole deliberazioni di proscioglimento e di condanna (artt. 61 L. n. 247/2012 e 33 Reg. CNF n. 2/2014). (Nel caso di specie, il COA impugnava la decisione del CDD, che aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disponendo la radiazione dell’incolpato dall’albo forense).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 03 Aprile 2019 (accoglie) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31270 del 29 Novembre 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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