Il COA non ha l’obbligo di depositare la propria decisione entro un certo termine

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all’art. 50, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare – mancando qualsiasi altra norma che ne contempli l’efficacia invalidante – è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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