Il COA di Cosenza formula due quesiti.

Il primo quesito attiene alla possibilità di considerare parzialmente esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 il praticante che sia, al contempo, iscritto a un corso di dottorato di ricerca.

Tale quesito è inammissibile, in quanto contiene l’indicazione nominativa dell’interessata.

Il secondo quesito attiene invece al regime di incompatibilità tra l’attività di docenza universitaria a tempo pieno e l’esercizio della professione di avvocato.

Sul punto, non può che richiamarsi preliminarmente il disposto dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12, a mente del quale: “I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.”.
Dalla disposizione richiamata consegue che – mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell’albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell’apposito elenco speciale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 21 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 21 Febbraio 2024
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera (quesito)
Prassi: regolamenti CNF

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