Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 14 Maggio 2018 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 31 Marzo 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2084 del 24 Gennaio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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