Il cambiamento della composizione del consiglio dell’ordine al momento della pubblicazione della decisione

Le decisioni dei consigli degli ordini degli avvocati debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione.

Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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