Il c.d. “ravvedimento operoso” può mitigare la sanzione disciplinare, anche se non immediato

La concessione dell’attenuante del c.d. “ravvedimento operoso” è subordinata alla circostanza che la condotta resipiscente sia stata posta in essere dall’agente dopo la consumazione dell’illecito ma – necessariamente – prima dell’instaurazione del giudizio nei suoi confronti. Ciononostante, tale comportamento riparativo può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare allorché produca comunque una riduzione della lesione del bene giuridico tutelato dal precetto deontologico contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 45 del 9 maggio 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Virgintino), sentenza n. 189 del 5 novembre 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 09 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 17
Giurisprudenza CNF

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