I requisiti soggettivi per assumere il patrocinio avanti al CNF

La norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. va correlata con le norme speciali dell’ordinamento forense ed, in particolare, con gli artt. 1, 7, 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale Forense, bensì solo a chi la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio Nazionale è consentito al professionista non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario e che si faccia assistere da un avvocato iscritto nell’albo speciale.

Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1998, n. 160, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

Giurisprudenza Cassazione

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