I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio territoriale aveva rigettato un’istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 14 febbraio 2017, n. 6

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 14 Febbraio 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 03 Febbraio 2016
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19652 del 24 Luglio 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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