I presupposti per l’impugnazione in Cassazione dell’asserito omesso esame di documenti decisivi

L’incolpato che intenda denunciare in sede di Legittimità l’asserito omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice disciplinare ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.), ossia:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022

Giurisprudenza Cassazione

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