I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione aventi ad oggetto le controversie in tema di elenco speciale annesso all’albo degli avvocati

Nel giudizio di impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della decisione del Consiglio Nazionale Forense in materia di elenchi speciali annessi agli albi tenuti dai consigli degli ordini locali, sono litisconsorti necessari, oltre al Consiglio dell’ordine, i pubblici ministeri presso il tribunale e la corte d’appello; ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del r.d. n. 1578 del 1933, infatti, la notificazione è fatta al P.G. presso la Corte di cassazione nella diversa ipotesi di cui all’art. 35 del medesimo decreto, avente ad oggetto l’iscrizione nell’albo dei difensori davanti alle giurisdizioni superiori, mentre l’elenco speciale in questione è quello di cui all’art. 3, quarto comma, lettera b), del r.d. n. 1578 del 1933. (Integra Contraddittorio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 25 giugno 2008, n. 17442- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore

Giurisprudenza Cassazione

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