I limiti di impugnabilità della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifesta volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, sicché, in definitiva, potranno essere sottoposte al CNF le censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera ma non anche motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 209

NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense, 15 ottobre 2009, n. 96; Cons. Naz. Forense, 16 marzo 2011, n. 23.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Ottobre 2009 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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