I limiti di impugnabilità della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare

L’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare non può riguardare motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare (ovvero concernenti la fondatezza dell’incolpazione), essendo il potere del C.N.F. limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento (ovvero, esemplificativamente, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 62
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 209
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 270
– Cons. Naz. Forense, 15 ottobre 2009, n. 96
– Cons. Naz. Forense, 16 marzo 2011, n. 23.
Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 10 Aprile 2013 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 02 Dicembre 2009 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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