I limiti deontologici del c.d. palmario

Il palmario non costituisce un atto di liberalità, ma una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione è generalmente ammessa e considerata lecita purché dotata di forma scritta e comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altresì giustificata dal risultato conseguito. E trattandosi di compenso, ancorché di natura premiante, anche il palmario soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, con conseguente violazione, in mancanza di tale adempimento, del precetto di cui al combinato disposto degli artt. 16 e 29 comma 3 del Codice deontologico forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16252 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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