I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 23 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 24 Ottobre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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