I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto a titolo di compenso somme spettanti al proprio cliente, senza tuttavia provare in sede disciplinare il consenso espresso di quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 110

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 03 Maggio 2016 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 09 Novembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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