I limiti al pagamento ricevuto dalla controparte

Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l’avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 43

NOTA:
A tal proposito, si segnala quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994), secondo cui:
L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente, il quale, peraltro, agli effetti dell’IRPEF assume altresì lo status di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 02 Marzo 2012 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 21 Dicembre 2009 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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