I limiti al diritto-dovere di difesa

L’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 111

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 26 Settembre 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Maggio 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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