I COA di Pesaro e Urbino chiedono di sapere se sussista il divieto da parte dei Consiglieri dell’Ordine (ex art. 28, comma 10, legge n. 247/12) di assumere gli incarichi di delegato e custode alla vendita conferiti dal Tribunale, ove per gli stessi siano stati fissati criteri predeterminati (ordine alfabetico e rotazione automatica) e, dunque, tali incarichi non possano considerarsi conferiti ad personam.

Sul punto, non può che confermarsi quanto sostenuto sin dal parere n. 24/2017, il cui orientamento non può ritenersi superato alla luce delle concrete modalità di conferimento dell’incarico, per come prospettate dal quesito.
Si riporta pertanto integralmente, per maggiore comodità, la motivazione del predetto parere: “Il comma 10 dell’art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che «ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario».
Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 17 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 17 Ottobre 2023
- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (quesito)
Giurisprudenza CNF

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