Gli atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione disciplinare

La prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori viene interrotta non solo dalla promozione della suddetta azione disciplinare – promozione che ha efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. – ma anche dai successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.

Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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