Formazione continua: i “crediti” non sono stati soppressi, ma semplicemente rimodulati

Il Regolamento CNF n. 6/2014 si pone in linea di continuità con quello precedente (2007), essendo entrambi imperniati sul meccanismo dei crediti formativi, che non sono venuti meno, ma semplicemente ripensati e rimodulati, giacché il riferimento contenuto nel comma 3° dell’art. 11 legge n. 247/2012 (“superando l’attuale sistema dei crediti formativi”) deve intendersi non come soppressione tout court degli stessi, ma come una rivisitazione del modo di computarli: non più su base esclusivamente temporale (in base all’equazione: “1 ora = 1 credito”, di cui all’art. 3, comma 2°, del Regolamento del 2007), ma sulla base “di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno di essi” (Relazione di accompagnamento del nuovo Regolamento), restando tuttavia il “credito formativo” “l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione” (art. 5 Reg. CNF n. 6/2014 cit.).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 22 Novembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 22 Settembre 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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