Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Novembre 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment