Elezioni dei consigli degli ordini forensi – Soppressione di un consiglio dell’ordine e trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio – Artt. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, d.l. n. 135 del 2018 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Applicabilità – Fondamento.

Le disposizioni contenute negli artt.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 (per effetto delle quali lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del consiglio dell’ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio – ma per un periodo non inferiore ad un biennio – comporta l’ineleggibilità alla medesima carica per un ulteriore quadriennio, ancorché il duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 113 del 2017), devono essere interpretate nel senso che il divieto da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell’ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell’ordine di provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di nuova iscrizione; ciò in quanto, per un verso, la predetta ineleggibilità – come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2019 (la quale, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al plesso normativo surrichiamato, ha affermato che esso persegue la finalità di valorizzare le condizioni di uguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso alle cariche elettive) – trova fondamento nell’esigenza di recidere il legame eventualmente istauratosi tra il singolo consigliere e i relativi elettori, suscettibile di recare pregiudizio non solo alla regolarità della competizione elettorale, ma anche alla correttezza e imparzialità nell’esercizio delle funzioni; mentre, per altro verso, questa esigenza non viene meno a seguito dell’ampliamento del corpo elettorale conseguente alla trasmigrazione nell’albo di un nuovo consiglio degli elettori iscritti a quello di un consiglio soppresso, atteso che del nuovo bacino elettorale vengono a far parte anche gli elettori del precedente consiglio, potendo quindi risultare in concreto alterata la posizione di uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale e condizionato il futuro esercizio delle funzioni di consigliere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 13 del 16 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 16 Marzo 2022 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Giurisprudenza CNF

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