In tema di elezione dei Consigli degli ordini forensi, ferma la necessaria individualità delle candidature prevista dall’art. 8 della l. n. 113 del 2017, è ammessa l’aggregazione di più candidati ai soli fini della propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, la quale non impone un limite massimo di candidati aggregabili, sicchè la propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo dei 2/3 degli eleggibili di cui all’art. 7 d.m. n. 170 del 2014 può determinare solo conseguenze di natura deontologica, ma non invalidare la successiva competizione elettorale. (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 32782 del 19 dicembre 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 32782 del 19 Dicembre 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 84 del 19 Luglio 2018
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