Dovere di probità – Sospensione disciplinare – Ritardo nella comunicazione al cliente – Illecito deontologico

Il professionista che, sospeso disciplinarmente, non comunichi tempestivamente ai suoi clienti l’interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, a causa della predetta sanzione disciplinare, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e informazione a cui ciascun professionista è tenuto, a nulla rilevando l’eventualità che i clienti avessero comunque potuto salvaguardare i propri diritti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Maggio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2607 del 04 Febbraio 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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