Domicilio digitale e avvocato extra districtum

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

NOTA:
In arg. cfr. pure Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/2012, cui hanno poi aderito Cassazione sentenza n. 26696 del 28 novembre 2013 e Cassazione, sentenza 7 maggio 2014 n. 9876, secondo cui “l’art. 82 RD n. 37/1934, tuttora vigente e non abrogato neppure per implicito, si applica solo se il difensore non abbia indicato la propria PEC ex art. 125 cpc”.
Sul domicilio digitale dell’avvocato (rectius, PEC comunicata all’Ordine professionale di appartenenza), cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 250.

Giurisprudenza Cassazione

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