Domanda di iscrizione all’albo: il preavviso di rigetto circoscrive l’eventuale diniego definitivo

E’ illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo o al registro la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza stessa. In particolare, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo il COA ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, le quali presuppongono infatti una ulteriore comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 17 della L. 247/2012, affinché egli possa prendere posizione anche su tali questioni (Nel caso di specie, un abogado richiedeva l’iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti. Ritenendo di dover respingere la domanda per mancanza di effettività dell’esercizio della professione nel Paese di origine, il COA invitava preliminarmente l’abogado a formulare proprie osservazioni in merito. Nel corso del relativo procedimento amministrativo, il COA accertava altresì che l’abogado svolgeva attività di imprenditore commerciale e quindi versava in condizione di incompatibilità, peraltro dallo stesso non dichiarata in sede di autocertificazione. Senza ulteriori comunicazioni in merito, il COA rigettava quindi la domanda, con delibera che veniva infine impugnata dall’abogado avanti al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, nel contempo rimettendo gli atti al COA per ogni ulteriore determinazione in proposito).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 luglio 2017, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 13 Luglio 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 03 Marzo 2015
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment