Domanda di cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono, normalmente, dalla delibera del COA ma possono retroagire ad un momento precedente solo ove non pregiudichino la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Infatti, sarebbe viziato da eccesso di potere per irragionevolezza un provvedimento che, accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con evidenti possibili conseguenze negative in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA con la quale era stata disposta la cancellazione dall’albo con decorrenza dalla data della domanda del 2022 e rigettata la richiesta di retrodatazione al 2001, anno in cui la Cassa forense aveva rilevato nei suoi confronti l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lattività di dipendente privato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 350 del 29 dicembre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 350 del 29 Dicembre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 26 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment