Documento prodotto dall’esponente: inammissibile la querela di falso

Nel procedimento disciplinare, è inammissibile la querela di falso proposta nei confronti di un documento prodotto dall’esponente, il quale infatti non assume la qualità di parte, sicché non sarebbe pertanto possibile rivolgergli l’interpello sull’intenzione di avvalersene prescritto dall’art. 222 cpc ai fini dell’autorizzazione alla presentazione della querela stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 398 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Dicembre 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20344 del 31 Luglio 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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