Divieto di abuso del processo e plurime azioni promosse per conto di soggetti diversi nei confronti del medesimo convenuto

L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf). Deve peraltro escludersi che costituisca violazione del predetto divieto la proposizione, da parte del medesimo difensore, di distinte domande -quand’anche assimilabili per causa petendipetitum – per conto di soggetti diversi ed in tempi differenti, giacchè l’esercizio di autonome azioni volte ad esercitare singoli diritti tutelabili da plurimi individui non configura di per sè comportamento vessatorio (Nel caso di specie, il professionista agiva separatamente nei confronti di un medesimo convenuto per conto di un condominio e di due singoli condomini, con distinti ricorsi aventi per oggetto la medesima domanda, ovvero la reintegrazione contro la apposizione di una sbarra tale da impedire a ciascuno di essi il diritto di passaggio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare comminata al professionista dal Consiglio territoriale, dando nel contempo atto che, nel corso dei predetti giudizi, il tribunale aveva rigettato l’istanza di riunione proposta da parte resistente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 15 Maggio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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