Disciplinare avvocati – Somme riscosse per conto del cliente – Omessa restituzione – Violazione dell’art. 44, del codice deontologico forense vigente “ratione temporis” – Presupposti per la compensazione legale – Sussistenza – Irrilevanza – Fondamento.

L’avvocato che si appropria dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, contravviene all’art. 44 del codice deontologico forense vigente “ratione temporis”; né tale violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione riflettono finalità differenti. (rass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022

Giurisprudenza Cassazione

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