Delibera di cancellazione dall’albo: gli effetti possono retroagire alla data di presentazione della relativa domanda

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 01 Febbraio 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Aprile 2018 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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