Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA:
In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morgese), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 401 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Febbraio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9558 del 18 Aprile 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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