Decisione disciplinare e riservatezza sui singoli voti

Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione disciplinare l’omessa indicazione dell’elencazione nominativa dei componenti il collegio giudicante, e delle conclusioni del P.M., non essendo tali indicazioni normativamente previste. Non è altresì ammissibile, neppure in astratto, che nella decisione sia dato conto della eventuale votazione all’interno del collegio al fine di permettere di “verificare se la decisione sia stata adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza dei voti”. Infatti, siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16691 del 06 Luglio 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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