Corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: l’obbligo deontologico prevale sul dovere di difesa, salvo eccezioni espresse

L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 23 Marzo 2018 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment