Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Fase preliminare del procedimento

Ai fini della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi irrilevante la contestazione deontologica effettuata con la prima richiesta di chiarimenti, in quanto ciò che rileva al fine di poter ravvisare tale corrispondenza è quanto contestato nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, cui, pertanto, dovrà essere riferita ogni attività difensiva. Conseguentemente, la lamentata mancata produzione iniziale dell’intero verbale d’udienza, in violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., non può trovare accoglimento in questa sede, poiché la fase preliminare del procedimento disciplinare ha mera natura ricognitiva ed informativa, sicché ad essa non si applicano le garanzie procedimentali di cui alla l. n. 241/1990.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 09 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 06 Novembre 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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