Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo, fermo restando che la mancata indicazione del quorum deliberativo del Consiglio e la mancata specificazione dei voti espressi in camera di consiglio non comporta alcuna nullità della decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 20 Gennaio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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