Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo

La richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo (art. 29 ncdf, già art. 43 codice previgente), poiché quest’ultimo può valutarsi come tale solo solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un compenso più che doppio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 346 del 24 Novembre 2016 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 11 Novembre 2013 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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