Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (In due distinte fattispecie, i COA di appartenenza avevano provveduto alla cancellazione dei propri iscritti il cui titolo di Avocat risultava rilasciato da soggetto non legittimato in Romania. Le rispettive delibere di cancellazione venivano quindi impugnate al CNF, che rigettava i ricorsi con sentenze nn. 11 e 12 del 2016. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha quindi respinto, per difetto di fumus, i ricorsi cautelari vòlti a sospendere l’efficacia esecutiva delle cancellazioni in parola).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.

Giurisprudenza Cassazione

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