Azione disciplinare: anche nel previgente ordinamento, era soggetta a prescrizione e non a decadenza

La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni legali, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio territoriale, è soggetta ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento e simili), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen., nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva negato che gli atti compiuti dal Consiglio dell’Ordine nel corso del procedimento disciplinare avessero effetto interruttivo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 167 del 23 settembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 Settembre 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Novembre 2008 (censura)
Giurisprudenza CNF

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