Avvocato – Tenuta degli albi – Revoca dell’autorizzazione all’esercizio del patrocinio – Impugnazione – Ricorso sottoscritto dal solo praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.

Dalla difesa personale innanzi al C.N.F. è escluso il praticante, per essere il Consiglio Nazionale Forense un Giudice collegiale, mentre l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice, in virtù dell’art. 7 co. 1 della legge n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto da soggetto privo di jus postulandi innanzi al Consiglio Nazionale Forense. (Nella specie, il ricorso avverso i provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del patrocinio era stato sottoscritto personalmente dal ricorrente praticante procuratore, con riserva della nomina di un difensore poi eseguita e revocata con atto pervenuto a mezzo posta). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. LANZARA), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 278

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 31 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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