Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata ex art. 17 co. 1 e 3, L.P. – Rigetto della domanda – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento

Va annullata la delibera con cui il C.O.A. abbia respinto l’istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati senza aver proceduto preventivamente alla convocazione e, quindi, alla audizione dell’istante in ordine alla reiezione della domanda di iscrizione ed avergli altresì concesso, ai sensi del’art. 45, R.D. n. 37/1934, termine per il deposito di deduzioni scritte, atteso che l’art. 31, comma terzo, L.P., statuisce che il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciata se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 26 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 23 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 26 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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