Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Cancellazione – Mancata notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento – Nullità del provvedimento – Esclusione

Va esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, disposta ai sensi della legge n. 339/03, per asserita violazione dell’art. 37, r.d.l. n. 1578/1933, derivante dalla mancata notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione, atteso che, come si evince de plano dallo stesso tenore letterale della norma considerata, al p.m. (in capo al quale soltanto, essendo munito di autonomo potere d’impugnazione, è radicata la relativa legittimazione) deve essere notificata unicamente la deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del relativo procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 28 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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