Avvocato – Tenuta degli albi – Albo degli avvocati – Iscrizione – Requisiti soggettivi – Condotta specchiatissima ed illibata – Valutazione negativa – Oggetto – Diniego – Provvedimento amministrativo – Misura afflittiva violativa del principio del ne bis in idem – Esclusione – Fattispecie – Praticante avvocato – Gestione studio legale con organizzazione complessa – Divieto

Il diniego dell’iscrizione all’Albo Avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata non costituisce un’autonoma misura afflittiva tale da violare il principio del ne bis in idem, ma un provvedimento amministrativo, di natura non sanzionatoria, che viene adottato dal C.O.A. in esito ad una valutazione complessiva della personalità del richiedente cui concorre ogni precedente.
In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione all’Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense.
Al praticante avvocato non è consentita la gestione di fatto di uno studio con organizzazione complessa e coordinamento di altri avvocati, potendo la circostanza tramutarsi in un esercizio a pieno titolo della professione forense da parte di un soggetto dotato, invece, di uno status abilitativo provvisorio meramente finalizzato all’acquisizione del titolo di avvocato. Costituisce inoltre comportamento deontologicamente non corretto l’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di soggetti che, non essendo iscritti all’albo avvocati, non sono legittimati all’esercizio della professione forense.
L’esistenza o meno dei requisiti attitudinali e di affidabilità del soggetto interessato va verificata sulla base della sua condotta complessiva anche in presenza di comportamenti che, pur non aventi rilievo penale, sono significativi in rapporto alla funzione da svolgere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 8 luglio 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 27 giugno 2011, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 27 Giugno 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 08 Luglio 2010
Giurisprudenza CNF

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