Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.

E’ legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impiegati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerando il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto all’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 2 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 27 Giugno 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Aprile 1998
Giurisprudenza CNF

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