Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Albo speciale avvocati abilitati al patrocinio preso le giurisdizioni superiori – Requisiti per l’iscrizione – Esercizio dell’attività professionale per dodici anni – Giudice di pace – Riduzione – Inammissibilità.

Per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è necessario l’esercizio effettivo della professione per dodici anni dalla iscrizione, come previsto dall’art. 4 l. n. 27/1997. (Nella specie è stata rigettata la domanda del professionista, giudice di pace, che aveva esercitato per soli dieci anni l’attività professionale, non potendosi applicare allo stesso la riduzione prevista per i soggetti appartenenti all’ordine giudiziario. I magistrati onorari, infatti, pur svolgendo una attività giurisdizionale non hanno superato alcun esame per l’esercizio di tale funzione e non possono essere equiparati ai magistrati togati appartenenti all’ordine giudiziario). (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per la tenuta dell’Albo speciale, 13 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 7 maggio 2001, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 07 Maggio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 13 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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