Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Praticante avvocato – Dipendente di ente pubblico trasformato in privato – Diritti quesiti – Condizioni – Diritto all’iscrizione – Ipotesi di insussistenza.

Il professionista, praticante avvocato, dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, e quindi la tutela dei diritti quesiti, intesi come aspettativa con riguardo alla futura iscrizione, come previsto dalla legge e precisato dalla suprema Corte di cassazione, con decisione n. 5301/1997, deve dimostrare:
– che egli sia adibito all’ufficio legale dell’ente per l’espletamento dell’attività legale e non di natura amministrativa;
– che egli abbia svolto la pratica nell’ambito del predetto ufficio e non presso studi legali esterni, al di fuori dell’impegno connesso al rapporto di lavoro subordinato.
(Nella specie è stato negato il diritto all’iscrizione al praticante avvocato che aveva superato prima della trasformazione dell’ente l’esame abilitante, ma che non si era iscritto all’albo, all’interno dell’ufficio non svolgeva attività legale, e non aveva svolto la pratica presso l’ente da cui dipendeva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 30 settembre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 293

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 24 Ottobre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 30 Settembre 2002
Giurisprudenza CNF

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