Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., – Requisiti – Esclusività.

Il simultaneo svolgimento, ancorché in parte temporaneo, di attività legale e di attività amministrativa non consente di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomia della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa (nella specie, il CNF ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., poiché al ricorrente, assegnato all’ufficio legale del Comune, erano stati affidati altri incarichi amministrativi, quali la dirigenza dei settori organizzativi del personale, del demanio marittimo e del commercio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 27 Ottobre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 31 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

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