Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Dipendente dell’ ente pubblico “per l’energia e il gas” – Dipendente assegnato all’ufficio legale non staccato ed autonomo – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.

Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi agli all’albo professionale, deve dimostrare che:
presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari e delle cause legali dell’ente;
che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente dell’ente stesso. (Nella specie è stata negata l’iscrizione in quanto l’ufficio legale non era staccato e autonomo e non poteva neppure ricevere mandato alle liti in sede giurisdizionale, in quanto l’ ente era assistito ex lege dall’avvocatura dello stato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 16 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Marzo 1999
Giurisprudenza CNF

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