Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Rigetto – Termine di dieci giorni concesso al professionista per addurre le sue argomentazioni – Violazione – Nullità del provvedimento adottato – Sussista.

Va annullato, perché in violazione di legge e del diritto di difesa, il provvedimento del consiglio dell’ordine che, per motivi di incompatibilità o condotta, abbia rigettato la domanda d’iscrizione all’albo degli avvocati senza che all’interessato sia stato preventivamente assegnato il termine minimo di dieci giorni , di cui all’art. 45 R.D. 37/1934, per la presentazione di proprie deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 23 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 1998, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 12 Maggio 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 23 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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